Il credito scolastico

articolo sul credito scolastico

Cos’è il credito scolastico?

«Il credito scolastico è un punteggio assegnato nello scrutinio di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria di II grado, basato sull’andamento degli studi dell’alunno/a. Esso è infatti dato dalla media dei voti, espressa in decimi, delle singole discipline. Tale media colloca l’alunno/a all’interno di una fascia di oscillazione prevista dalla tabella ministeriale contenuta nell’allegato A del D.Lgs. 62/2017.

Quale è la normativa di riferimento?

Per l’attribuzione   del   credito   scolastico   la normativa di riferimento è la seguente:

– D.M. 42/2007

– D.P.R. 122/2009 art.6

– D.M. 99/2009

– D.Lgs 62/2017

– TAR Toscana 1089/1998

– TAR Lazio III bis 33433/2020

– Consiglio di Stato 2749/2010

– O.M. 53/2021 (art.11 c.3)

A chi spetta l’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione?

Il consiglio di classe si esprime collegialmente sull’attribuzione del credito, così come previsto dalla normativa vigente.

Anche i docenti di religione cattolica partecipano all’attribuzione del credito?

L’Ordinanza   Ministeriale   numero   53   del   3 marzo 2021, all’articolo 11, comma 3 recita quanto segue: “I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento”.

Di quali criteri tiene conto il consiglio di classe per l’assegnazione del credito?

Una volta stabilita la fascia di oscillazione, il credito scolastico da assegnare è definito da una serie di elementi che determinano la scelta tra un credito minore o maggiore nella fascia, senza sconfinare in altra fascia. Tali elementi non possono in alcun modo escludere la partecipazione dell’Idr. Secondo quanto previsto dal punto   2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 (Modificato con DPR 23 giugno 1990, n. 202). Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica. Lo stesso discorso vale per i docenti delle attività alternative a tale insegnamento, limitatamente ai loro alunni.

Il collegio dei docenti può decidere di eliminare l’IRC dall’attribuzione del credito scolastico?

No. Il collegio dei docenti non è chiamato ad esprimersi sull’applicabilità della norma, bensì sul peso da dare a ciascuna voce. Peso che va ad incidere non sul punteggio base per ciascuna fascia, bensì sul punto di oscillazione.

Cosa fare se il collegio dei docenti o il consiglio di classe rifiutasse la partecipazione dell’IRC all’attribuzione del credito?

L’idr dovrà far verbalizzare la nullità dell’attribuzione del credito con una formula simile alla seguente: “Il docente di religione cattolica, relativamente all’attribuzione del punto di oscillazione agli studenti avvalentesi, si oppone alla decisione arbitraria, da parte del Consiglio di Classe, di escludere dalla valutazione, nel punto di oscillazione, l’insegnamento della religione cattolica”.
La decisione potrà poi essere impugnata nelle sedi giurisdizionali deputate.

La partecipazione dell’Idr all’attribuzione del credito scolastico per gli avvalentesi è discriminatoria nei confronti dei non avvalentesi?

No. Il Consiglio di Stato nel ricorso ad opponendum alla decisione del TAR da parte del MIUR contro una serie di associazioni laiche, religiose (comunità Ebraica ed Islamica ecc), cristiane (Tavola Valdese, Luterani, Battisti ecc), ha dichiarato con Sentenza Definitiva (TAR n.2749 del 7 maggio 2010) che, “tutta l’attività scolastica dell’alunno deve essere valutata ai fini del credito scolastico, che esprime appunto un punteggio per la carriera scolastica complessiva” incluso “ il profitto di quei corsi che, originariamente facoltativi, diventano obbligatori in seguito alla scelta fatta”. Pertanto, gli studenti che si sono avvalsi dell’IRC per il fatto che l’attività rientra nell’attività scolastica dello studente, in virtù dell’obbligatorietà che rivestono essendo state liberamente scelte, non possono vedersi privati di tale riconoscimento, ci si porrebbe contro la volontà dello studente e delle famiglie, oltre che contro la stessa normativa vigente.»[1]

[1] UIL      SCUOLA IRC:       https://uilscuola.it/wp- content/uploads/2021/10/Il-credito-scolascito- AGORA.pdf (19/09/2022).

(Articolo a cura della UIL SCUOLA IRC)